società sempliceSocietà Semplice

La società semplice (Ss)

La società semplice (Ss)


Indice

  1. Cos’è la Società Semplice (Ss)?
  2. La Disciplina Codicistica della Società Semplice
  3. Vantaggi Giuridici della S. S.
  4. Aspetti Fiscali della S. S.
  5. Oneri Deducibili e Detraibili
  6. Conclusioni

Cos’è la Società Semplice (Ss)?

La società semplice (Ss) è una delle forme di società di persone più utilizzate in Italia, insieme alla società in nome collettivo (Snc) e alla società in accomandita semplice (Sas). Essa si distingue per alcune particolarità giuridiche che la rendono particolarmente adatta a determinate esigenze imprenditoriali, specialmente per chi non desidera svolgere attività commerciali.

In un articolo precedente, abbiamo esplorato i vantaggi della Ss secondo il Codice Civile (puoi leggerlo qui). Tuttavia, oggi vedremo come questa tipologia di società offra anche benefici specifici nell’ambito del Codice dell’Esecuzione e delle regole fiscali relative ai tributi locali e nazionali.

La Disciplina Codicistica della S.S.

La disciplina della S.S. è regolata dagli articoli 2251 – 2290 del Codice Civile, che ne definiscono la struttura, le modalità di gestione e le relazioni tra soci e terzi. In particolare, si suddivide in diverse sezioni che trattano:

  • Il contratto sociale e le sue modificazioni;
  • I rapporti tra soci;
  • I rapporti con i terzi;
  • Lo scioglimento della società;
  • Lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente a un singolo socio.

Questa normativa funge da base anche per altre tipologie di società personali come la Snc e la Sas, risultando applicabile tramite rinvii specifici.
Tale disciplina rappresenta la “base” della normativa delle società personali, risultando applicabile, tramite la tecnica del rinvio, ove non derogata dalle norme specificamente dedicate ai singoli tipi societari, anche alla snc (art. 2293 c.c.) e alla sas (art. 2315 c.c.).
Secondo il nostro codice ponendo il vincolo di cessione delle quote dei soci a terzi previo gradimento e nulla osta del socio già partecipe alla società.

Se nello statuto è previsto tale vincolo le quote dei soci NON sono pignorabili.
Dal punto di vista giuridico civile vediamo che la Ss offre protezione al patrimonio oggettiva perchè non può essa stessa essere attratta a fallimento, in quanto non persegue scopi commerciali quindi fuori da tale disciplina.

Vantaggi Giuridici della S.S.

Protezione Patrimoniale

Una delle principali caratteristiche della società semplice è la protezione del patrimonio dei soci. La Ss non può essere soggetta a fallimento o a procedure concorsuali, in quanto è esclusa dalla normativa commerciale che regola queste situazioni. Questo significa che, nel caso in cui la società dovesse affrontare difficoltà economiche, i creditori non possono attaccare il patrimonio personale dei soci.

Vincolo di Cessione delle Quote

Un altro aspetto interessante riguarda il vincolo di cessione delle quote a terzi.

Se lo statuto prevede che la cessione delle quote avvenga solo previa approvazione degli altri soci, queste quote non saranno pignorabili. Questo aggiunge un ulteriore livello di protezione.

Aspetti Fiscali della S.S.

Dal punto di vista fiscale, la S.S. offre alcuni vantaggi rispetto alle altre società di persone. Vediamo di seguito i principali.

Ai sensi dell’art. 2249 c.c., alla società semplice è precluso l’esercizio di attività commerciali.
Considerato che dette società non possono produrre redditi di impresa e redditi da lavoro dipendente, guardando all’attività effettivamente esercitata dalla società semplice, i redditi potenzialmente realizzabili dalle società semplici sono i seguenti:
1) fondiari;
2) di capitale;
3) di lavoro autonomo;
4) diversi.
5) derivanti da immobili detenuti da società semplici.
Le componenti di reddito derivanti dagli immobili posseduti da S.S. rilevano fiscalmente secondo i criteri propri dei redditi fondiari, indicati agli artt. da 25 a 43 del TUIR.
Secondo quanto si riscontra nelle istruzioni al modello REDDITI SP, si applica l’art. 41 del TUIR che comporta l’incremento di un terzo della rendita catastale da dichiarare nei casi in cui le unità immobiliari siano tenute a disposizione.
L’art. 8 co. 1 del DLgs. 23/2011 stabilisce che l’IMU sostituisce, per la componente immobiliare, l’IRPEF e le relative addizionali (es. regionale, comunale) dovute sui redditi fondiari relativi a beni immobili non locati.
Quindi, salvo alcune eccezioni:

  • per gli immobili non locati, è dovuta l’IMU, ma il reddito fondiario prodotto dalla società non risulta imponibile IRPEF per i soci;
  • per gli immobili locati a terzi è prevista, nello stesso tempo sia l’IMU, sia la concorrenza al reddito che sarà imputato ai soci del reddito fondiario prodotto.
  • Dividendi percepiti da S.S..

Imposte Dirette e Indirette

In base all’art. 4 del DPR 633/72, le operazioni effettuate da una S.S. non sono considerate esercizio di impresa ai fini dell’IVA, a meno che la società non si occupi di attività agricole o commerciali. Questo significa che, per le società che non svolgono tali attività, non si applica la presunzione di commercialità ai fini IVA.

Le società S. imputano ai soci i redditi e le perdite in misura proporzionale secondo il regime della trasparenza fiscale (art. 5 del TUIR). Di conseguenza, non devono pagare imposte sul reddito direttamente, ma i soci dovranno dichiarare i redditi derivanti dalla società nelle loro dichiarazioni dei redditi.

Secondo quanto riportato dalle istruzioni al modello REDDITI 2020 SP e muovendo dai commenti della circ. Assonime 9.11.2020 n. 28, il regime transitorio sopra riportato dovrebbe valere anche per i dividendi percepiti dall’1.1.2019 al 31.12.2019.

Holding di Partecipazioni

Se una società S. ha come oggetto la gestione statica di partecipazioni, non è tenuta a presentare la dichiarazione dei redditi se non ha percepito dividendi o trasferito partecipazioni durante l’anno fiscale. Questo rappresenta un grande vantaggio per chi utilizza la S.S. come veicolo di holding.

Inoltre, secondo la circolare della DRE Piemonte, queste società non sono tenute a comunicare all’Archivio dei Rapporti Finanziari presso l’Anagrafe Tributaria.

Plusvalenze Immobiliari

Le plusvalenze immobiliari generate dalla cessione di beni da parte di una società semplice sono trattate come redditi diversi ai fini fiscali. Ciò significa che, se un immobile viene venduto entro 5 anni dall’acquisto o dalla costruzione, il guadagno sarà tassato. Tuttavia, se l’immobile è posseduto da oltre 5 anni, non sarà soggetto a tassazione.

Oneri Deducibili e Detraibili

Le società semplici possono dedurre o detrarre alcune spese e oneri nelle dichiarazioni dei redditi. Tra gli oneri deducibili, troviamo:

  • Somme corrisposte ai dipendenti chiamati a funzioni presso uffici elettorali;
  • Contributi, donazioni e oblazioni a favore di organizzazioni non governative;
  • Indennità per perdita di avviamento in caso di cessazione di locazione di immobili.

Inoltre, sono detraibili alcune spese, come gli interessi su prestiti o mutui agrari e le erogazioni liberali in denaro a favore di enti che operano nei settori culturali e artistici.

Conclusioni

La S.s. rappresenta una soluzione versatile e vantaggiosa per molte situazioni imprenditoriali e fiscali. La sua struttura leggera e la protezione del patrimonio personale dei soci la rendono ideale per chi desidera gestire investimenti o beni senza l’onere delle formalità delle società commerciali. Inoltre, offre notevoli vantaggi fiscali, specialmente per chi intende utilizzare la società come holding o per la gestione di beni immobili.

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