Spesso si confondono gli adempimenti civili e fiscali con la tutela dei propri diritti.
Pur di non pagare le imposte, non per la loro esosità ma solo per partito preso, siamo propensi ad assumerci responsabilità superiori di gran lunga alla pressione fiscale corrispondente e proporzionata all’attività posta in essere.
Infatti siamo poco propensi a scrivere o far scrivere ovvero semplicemente sottoscrivere documenti ai nostri clienti, nella comune convinzione che è meglio non lasciare tracce.
Bene ! forse fino ad oggi (anni 2000 secondo l’agenda europea) avevate ragione, ma l’informatizzazione della pubblica Amministrazione e le tecniche utilizzate dagli organi ispettivi.
Suggeriscono di cambiare il modus ragionandi ancor prima dell’operandi. Infatti;
Così agendo; Nel caso vogliate locare la vostra casa vacanze casomai dotata di piscina effettivamente riuscirete ad evadere l’importo riscosso, (salvo a valutare l’effettivo guadagno, ma ciò riguarda un altro discorso sulla opportunità di gestire l’attività con una società e non in maniera privatistica considerato che in entrambi i casi il vaglio sarà strettissimo e legato all’informatizzazione della vostra offerta.) ma vi esporrete a qualsiasi rischio civile, ovviamente non ci sarebbe neanche la necessità che si infortuni qualcuno per essere chiamati come responsabili infatti ormai è corpo del nostro Diritto anche il danno da vacanza rovinata.
Capite bene che per locare una casa privata anche se non a carattere professionale ma ospitando persone che comunque pagano e contribuiscono alla spesa per il bene (casa di vostra proprietà) in esercizio. Bisognerà:
- Comunicare al sig. Prefetto competente L’attività posta in essere ed essere autorizzati ad iscrivere al portale internet gli avvicendamenti per i pernottamenti in periodi inferiori a 30 giorni se superiori va stilato un contratto e registrato;
- Informare gli ospiti sui pericoli della casa, sul corretto uso degli impianti, e sui riferimenti telefonici in caso di necessità;
- Regolamentare tutte le singole attività poste in essere nella casa.
- Assoggettare a tassazione separata (unico Persone fisiche) tutto l’incasso annuale. Il rilascio della ricevuta con marca da 2€ è previsto solo in caso il reddito superi gli € 30mila annui.
Premesso ciò ad esempio in caso la vostra casa sia dotata ovvero gli ospiti possano usufruire di una di piscina bisogna, fare esclusivo riferimento alla normativa in riferimento al regolamento piscine ad uso pubblico con o senza bagnino.
Premesse le indicazioni normative di ordine generale di seguito esposte, è doveroso segnalare che il Regolamento interno di gestione dell’impianto piscina (come per le altre strutture dedicate) è un vero e proprio contratto che viene ad essere stipulato tra il gestore e l’utente anche se sottoscritto solo dal gestore, in ordine alle modalità comportamentali reciproche compresi gli elementi di assistenza e tutela. A patto che il regolamento stesso sia ben reperibile affisso o comunque conosciuto dall’utenza.
Anche il Regolamento di piscina è quindi documento da tarare specificamente per singolo impianto, da affiggere alla pubblica visione in luogo idoneo e deve contenere, tra l’altro, le modalità di accesso alla vasca e a tutte le sezioni e aree dell’impianto, l’indicazione della profondità dell’acqua e degli eventuali punti della vasca a profondità ridotta, il divieto di effettuare tuffi in assenza di strutture adeguate, la raccomandazione di non bagnarsi a meno di tre ore dal consumo di un pasto, l’ubicazione dei più vicini servizi igienici, gli orari di accesso alla piscina, il divieto di ingresso ai minori di anni 14 non accompagnati in modo permanente da persona maggiorenne, le modalità di segnalazione della presenza e/o di assenza del servizio di assistente bagnanti.
Immaginate quindi se qualche vostro avventore se per qualsiasi motivo decida di lamentare una insufficienza della sua soddisfazione od addirittura un suo danno, quale sarebbe una vostra linea di difesa possibile se alle prime righe della citazione ricevuta si leggerà che lo stesso NON è stato informato sui pericoli, oppure NON hanno rilasciato neanche la ricevuta fiscale, ecc. ecc.
È facile immaginare che dagli occhi di un Giudicante saremo sempre visti come evasori fiscali, dediti al profitto sfrenato ed al capitalisti incallito a discapito anche della sicurezza e casomai dell’ambiente.
Secondo me paghiamo. Anche e perché una eventuale polizza RC a copertura in caso di determinate attività non dichiarate non copre tutto il rischio.
Per comodità pubblichiamo in estratto l’ Accordo S/R/PA del 16 gennaio 2003
Omissis …
Punto 4.1 – il titolare dell’impianto individua i soggetti responsabili dell’igiene, della sicurezza degli impianti e dei bagnanti e della funzionalità delle piscine.
Le relative figure sono individuate dalle Regioni. (trattasi di denominazione, formazione, mansioni, …)
L’assistenza ai bagnanti deve essere assicurata durante tutto l’orario di funzionamento della piscina.
L’assistente bagnanti abilitato alle operazioni di salvataggio e di primo soccorso ai sensi della normativa vigente, vigila ai fini della sicurezza sulle attività che si svolgono in vasca e negli spazi perimetrali intorno alla vasca.
In ogni piscina dovrà essere assicurata la presenza continua di assistenti bagnanti.
… omissis.
Accordo Interregionale del 16 dicembre 2004
Omissis …+
Punto 4bis.2 – l’assistente bagnanti , abilitato alle operazioni di salvataggio e di primo soccorso ai sensi della normativa vigente, vigila sulle attività che si svolgono in vasca e negli spazi perimetrali attorno ad essa.
Punto 4bis.3 – la presenza di assistenti bagnanti a bordo vasca in numero proporzionato al numero e caratteristiche delle vasche e al numero dei bagnanti secondo quanto stabilito dalle disposizioni regionali deve essere assicurata in modo continuativo durante tutto l’orario di funzionamento della piscina.
… omissis …
Punto 17.1 – le piscine devono essere dotate di regolamento interno per la disciplina del rapporto gestore-utenti in riferimento agli aspetti igienico sanitari.
In particolare esso deve contenere gli elementi di educazione sanitaria, comportamentali e di igiene personale, che contribuiscono a mantenere idonee condizioni nell’impianto natatorio, secondo le indicazioni delle disposizioni tecniche regionali.
Relativamente al concetto di piscine ad uso pubblico, in base alle norme sottonotate, sono considerate tali le piscine di Categoria A – di proprietà pubblica o privata, destinate ad utenza pubblica.
Sono tali le piscine “Gruppo a1 – pubbliche propriamente dette (comunali); Gruppo a2 – uso collettivo (pubblici esercizi, attività ricettive turistiche e agrituristiche, collettività varie, palestre, centri estetici, circoli, associazioni, …); Gruppo a3 – finalizzate al gioco acquatico.
Salvo disposizioni locali contrarie o mitigatrici, per le piscine di Categoria A l’assistente bagnanti è previsto.
Per maggiori dettagli od esigenze specifiche compilare la form al sito allservices.incista.it seguendo il link.
Fonti:
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