ECA: abrogata ma i comuni la riscuotono;ECA: abrogata ma i comuni la riscuotono;

ECA: abrogata ma i comuni la riscuotono lo stesso;

ECA: Abrogata ma i Comuni la Riscuotono Ancora


Indice

Cos’è l’ECA

L’ECA è contenuta in migliaia di avvisi di accertamento nonostante sia stata abrogata. Infatti, i comuni continuano a riscuoterla a mezzo ruoli contenenti importi relativi alla locuzione “addizionale ex ECA”. Ma cos’è esattamente l’ECA? E perché ancora oggi è oggetto di controversie?

L’ECA è l’acronimo di “Enti Comunali di Assistenza”, istituiti con la legge n. 837 del 3 giugno 1937. Questi enti furono creati per sostituire le “Congregazioni di Carità” preesistenti e svolgevano funzioni assistenziali e sanitarie fino alla loro soppressione nel 1978, quando le funzioni furono trasferite alle Regioni.

Nonostante la soppressione degli Enti ECA, l’addizionale ECA continua a essere un elemento presente in molte delle cartelle esattoriali inviate dai comuni, suscitando non pochi dubbi circa la sua legittimità.

La storia dell’ECA

La storia dell’ECA affonda le sue radici nel passato, con l’introduzione di un’addizionale al 2% sui tributi erariali attraverso il R.D.L. 2145 del 30 novembre 1937. Successivamente, l’addizionale è stata elevata fino al 10%, diventando parte del sistema di tassazione locale. Con la soppressione degli enti ECA, però, il quadro normativo è cambiato. La legge n. 549 del 28 dicembre 1995 ha stabilito che l’addizionale, ormai non più destinata all’ECA, fosse devoluta ai Comuni, permettendo loro di riscuoterla sul prelievo della tassa sui rifiuti, prima nota come TARSU e dal 2013 rinominata TARI.

Tuttavia, la permanenza di questa tassa all’interno delle cartelle esattoriali solleva questioni non solo di legittimità, ma anche di trasparenza. Ci si chiede se i comuni abbiano il diritto di riscuoterla ancora oggi.

Federalismo Impositivo: Il Ruolo dei Comuni

Con l’introduzione del D.Lgs. n. 446 del 1997, i Comuni hanno acquisito una maggiore autonomia in materia di accertamento e riscossione dei tributi locali. Questo provvedimento ha segnato un passo importante verso il federalismo fiscale, attribuendo ai Comuni una specifica potestà regolamentare.

In particolare, la normativa consente ai Comuni di riscuotere l’addizionale ECA tramite concessionario (ex esattorie) e ruolo (titolo esecutivo). Questo ha portato alcune amministrazioni locali, come quella di Salerno, a continuare a includere l’addizionale ECA nelle cartelle di pagamento. Tuttavia, la mancata trasparenza nel calcolo e nell’emissione di tali ruoli pone non poche incertezze riguardo alla legittimità di tale prelievo.

A giudicare dalla scomparsa dell’addizionale dal calcolo dei tributi in molti comuni, sembra che questa tassa sia stata eliminata definitivamente. Ma è davvero così? Alcuni comuni sembrano continuare a riscuoterla, suscitando perplessità.

L’Inapplicabilità dell’Addizionale ECA

Nonostante la soppressione dell’ECA, alcuni comuni, tra cui Salerno, continuano a riscuotere l’addizionale, anche se diversi pareri autorevoli hanno stabilito la sua inapplicabilità. Ad esempio, la Corte dei conti, nelle sue deliberazioni (vedi Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia, deliberazione n. 146/2009/PAR e nr 274/2011 della Sezione Regionale di Controllo della Campania), ha affermato che l’addizionale non è più applicabile.

Nonostante questi pronunciamenti, ci si chiede come sia possibile che alcuni comuni continuino ad addebitare questa addizionale. In base a quale legge o regolamento questi enti locali giustificano la riscossione dell’addizionale ex ECA? La questione rimane aperta, lasciando i cittadini spesso disorientati.

La violazione del principio di capacità contributiva

Un aspetto fondamentale da considerare è la possibile violazione dell’articolo 53 della Costituzione italiana. Secondo questo principio, ogni cittadino deve contribuire alle spese pubbliche in ragione della propria capacità contributiva. Tuttavia, l’addizionale ECA, se ancora riscossa senza una base normativa chiara e senza correlazione diretta a un servizio reso, rischia di costituire una violazione costituzionale.

In altre parole, l’addizionale non può essere giustificata come tassa, poiché non vi è alcun servizio diretto che ne motivi l’imposizione. Questo solleva dubbi sulla legittimità di tali addebiti e su come i cittadini possano difendersi da queste richieste di pagamento.

Mai fidarsi degli addebiti alla cieca

Quando si riceve una cartella esattoriale con voci poco chiare come l’addizionale ex ECA, è importante non fidarsi ciecamente. La trasparenza è un diritto di ogni cittadino, e ogni richiesta di pagamento deve essere correttamente motivata e documentata. Se l’addizionale non ha una giustificazione chiara o appare solo in modo criptico, è consigliabile approfondire la questione.

Inoltre, è bene ricordare che, quando un’imposta o una tassa non è collegata a un servizio comunale specifico, come avviene nel caso della tassa rifiuti, assume il carattere di imposta piuttosto che di tassa. Questo potrebbe violare i diritti costituzionali dei contribuenti, che hanno il diritto di vedere riconosciuta la propria capacità contributiva in relazione ai servizi ricevuti.

Per ottenere maggiori dettagli e chiarimenti riguardo agli addebiti presenti nelle cartelle esattoriali, è possibile richiedere assistenza attraverso il form di contatto presente sul blog.


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