Iva e-Commerce in vigore DLgs 83/2021Iva e-Commerce in vigore DLgs 83/2021

Iva e-Commerce in vigore DLgs 83/2021

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Indice

  1. Introduzione al Decreto IVA E-commerce
  2. Le Novità del Decreto
  3. Sfide e Adeguamenti Necessari
  4. Ruolo dell’Agenzia delle Entrate
  5. Conclusioni
  6. Contatti per Consulenza

Introduzione al Decreto IVA E-commerce

Il Decreto IVA E-commerce è finalmente entrato in vigore. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 141 del 15 giugno 2021, questo decreto regolamenta le operazioni B2C (business-to-consumer) a partire dal 1 luglio 2021. In particolare, il decreto introduce i nuovi paradigmatici regimi opzionali denominati One Stop Shop non UE (OSS non-UE), One Stop Shop UE (OSS UE) e Import Scheme (IOSS).

Le Novità del Decreto

Regimi Opzionali: OSS non-UE, OSS UE e IOSS

In un interessante approfondimento

EUTEKNE nel suo documento “novita_iva_nel_commercio_elettronico_dall_1_7_2021″ ha sintetizzato il contenuto del Decreto, nella newletter ha fornito un approfondimento sulle regole riguardanti le cessioni facilitate tramite un hipertesto. Queste regole, unitamente ai tre nuovi regimi, rappresentano il nucleo di norme che hanno come obiettivo quello di smantellare le barriere alle vendite transfrontaliere di beni online.

Implicazioni per gli Operatori

Gli operatori UE e extra-UE avranno accesso a un insieme di soluzioni innovative che consentiranno di visualizzare l’UE come uno spazio unico per l’IVA, in linea con la comunicazione della Commissione Europea del 2016 (COM(2016)148 final). Questa iniziativa punta a semplificare le operazioni di vendita.

Tuttavia, non mancheranno le sfide. Le aziende dovranno affrontare l’adeguamento delle proprie strutture organizzative per conformarsi alle nuove normative.

Sfide e Adeguamenti Necessari

Le principali novità del decreto includono:

  1. Norme speciali per le vendite facilitate tramite un’interfaccia elettronica.
  2. Estensione del MOSS a tutti i servizi B2C, non più limitati ai servizi di telecomunicazione e ai servizi prestati per via elettronica (cd. “TTE”).
  3. Adozione di una soglia unica di Euro 10.000 al di sotto della quale le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni saranno rilevanti nel paese del venditore.
  4. Abolizione di qualsiasi soglia di esenzione IVA all’importazione, accompagnata dall’introduzione del regime semplificato per l’importazione di beni in spedizioni non superiori a Euro 150. Ridurranno i fenomeni di arbitraggio e il carico degli adempimenti IVA connessi alle aperture delle partite IVA estere. E ciò in quanto, il vantaggio principale dei regimi OSS e IOSS è proprio quello di consentire una gestione “centralizzata” degli adempimenti IVA connessi alle operazioni B2C, evitando di dover aprire una partita IVA in ciascun paese nel quale sono effettuate dette operazioni.

Queste modifiche mirano a ridurre il fenomeno dell’arbitraggio e a semplificare il carico degli adempimenti IVA, permettendo una gestione centralizzata degli adempimenti connessi alle operazioni B2C.

Ruolo dell’Agenzia delle Entrate

Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, Prot. 168315/2021 del 25 giugno 2021, ha stabilito gli uffici competenti per le attività e i controlli relativi ai regimi OSS non-UE, OSS UE e IOSS. Il Centro Operativo di Pescara svolgerà un ruolo cruciale nella gestione di tali regimi, coadiuvato dalle Direzioni provinciali dell’Agenzia delle Entrate per i controlli sulla documentazione, che dovrà essere conservata per dieci anni.

In un’analisi successiva, verranno esaminati in dettaglio le disposizioni introdotte dagli articoli 70.1, 74-quinquies, 74-sexies e 74-sexies.1 del DPR n. 633/1972, noto come “Decreto IVA”.

Conclusioni

In conclusione, il Decreto IVA E-commerce rappresenta un passo significativo verso la semplificazione delle operazioni di vendita transfrontaliere. Nonostante le sfide che ci attendono, queste nuove normative offrono opportunità per una gestione più efficiente delle operazioni B2C.

Contatti per Consulenza

Le informazioni fornite in questo articolo sono da considerarsi a titolo conoscitivo e non rappresentano attività di consulenza specifica. Per ulteriori informazioni o consulenze personalizzate, è possibile richiedere assistenza compilando il form sottostante.

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Iva e-Commerce: in vigore D.Lgs. n. 83/2021

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