Appunti sul sistema fiscale Europeo; Italia.
Il sistema fiscale italiano si fonda sul principio di capacità contributiva, formulato dall’articolo 53 della Costituzione.
Indice
- Introduzione al sistema fiscale italiano
- Principi Fondamentali
- Imposte sul Reddito delle Persone Fisiche (Irpef)
- Tassazione delle Società (Ires)
- Imposta sul Valore Aggiunto (IVA)
- Altre Imposte
- Addizionali Regionali e Comunali all’Irpef
- Imposta sul Valore degli Immobili e delle Attività Finanziarie all’Estero
- Imposta Comunale Immobili (ICI)
Introduzione al sistema fiscale italiano
Il sistema fiscale italiano si fonda su principi chiave, tra cui la capacità contributiva. Questo principio, formulato nell’articolo 53 della Costituzione, stabilisce che le prestazioni tributarie devono gravare uniformemente sui contribuenti con la stessa capacità contributiva, applicando una tassazione differenziata secondo la ricchezza.
Principi Fondamentali
Capacità Contributiva
La capacità contributiva è un concetto centrale nel sistema fiscale italiano. In sostanza, implica che chi ha di più deve contribuire in misura maggiore. Questo principio assicura una distribuzione equa del carico fiscale.
Progressività della Tassazione
La progressività della tassazione è evidente nell’imposta sul reddito delle persone fisiche (Ire). Tale imposta, disciplinata dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), è progettata per garantire che i contribuenti contribuiscano in base al loro reddito.
Imposte sul Reddito delle Persone Fisiche (Irpef)
Soggetti Passivi
Sono soggetti passivi dell’Ire sia i residenti che i non residenti nel territorio dello Stato. La legge prevede che chi è iscritto nell’anagrafe della popolazione residente per la maggior parte dell’anno fiscale venga considerato residente, salvo prova contraria.
Base Imponibile e Aliquote
L’Ire è un’imposta progressiva per scaglioni. Ciò significa che il reddito imponibile è suddiviso in scaglioni, ognuno dei quali applica un’aliquota crescente. Per calcolare l’imposta lorda, è necessario sottrarre dal reddito complessivo le deduzioni pertinenti.
Reddito Imponibile | Aliquota | |
---|---|---|
Fino a 28.000 euro | 23% | |
da 28.001 a 50.000 euro | 35% | |
Oltre 50.000 euro | 43% | 6.960 euro + 38% sulla parte eccedente 28.000 euro |
A partire dal 1º gennaio e fino al 31 dicembre 2024, l’IRPEF è così strutturata: aliquota del 23% per i redditi fino a 28.000 euro; aliquota del 35% per i redditi superiori a 28.000 euro e fino a 50.000 euro; aliquota del 43% per i redditi che superano 50.000 euro.27 set 2024
Tassazione delle Società (Ires)
Soggetti Passivi
A partire dal 1° gennaio 2004, l’Ires ha sostituito l’Irpeg. Sono soggetti passivi dell’Ires le società di capitali, le cooperative, e gli enti commerciali che operano nel territorio italiano.
Base Imponibile e Aliquota
La base imponibile per l’Ires è costituita dal reddito d’impresa. L’aliquota, fissata al 24% dal 1° gennaio 2017, è applicata a tutte le società con alcune eccezioni per istituti di credito e società non operative.
Imposta sul Valore Aggiunto (IVA)
L’Iva si applica a tutte le persone fisiche e giuridiche che effettuano operazioni a titolo oneroso. Generalmente, l’imposta è applicata solo sul consumatore finale, permettendo agli operatori commerciali di detrarre l’imposta pagata nei passaggi produttivi.
Altre Imposte
Imposta di Registro
L’imposta di registro si applica in base al valore dell’atto registrato e alle aliquote previste dalla legge. Gli atti possono essere soggetti a tassazione fissa o proporzionale.
Imposta sulle Successioni e Donazioni
Quest’imposta si applica sui trasferimenti di beni e diritti per causa di morte. Gli eredi e legatari sono obbligati al pagamento, con valutazioni specifiche per beni immobili e aziende.
Imposta Regionale sulle Attività Produttive (Irap)
L’Irap è un’imposta locale applicata sul valore della produzione generata da attività produttive. Essa viene ripartita in base alla sede dell’attività e alle regole specifiche.
Addizionali Regionali e Comunali all’Irpef
Le addizionali sono dovute alla Regione e al Comune di residenza del contribuente. L’aliquota regionale è fissata all’1,23%, con la possibilità di maggiorazioni.
Imposta sul Valore degli Immobili e delle Attività Finanziarie all’Estero
A partire dal 2011, è dovuta un’imposta sul valore degli immobili situati all’estero da parte dei residenti in Italia. Tuttavia, esistono esenzioni specifiche per l’abitazione principale.
Imposta Comunale Immobili (ICI)
Introdotta nel 2014, la IUC si basa su due presupposti: il possesso di immobili e l’erogazione di servizi comunali. Essa comprende l’imposta municipale propria (IMU), la tassa sui servizi indivisibili e la tariffa sui rifiuti.
Capitale: Roma
Lingua ufficiale: italiano
Valuta: euro (eccetto il comune di Campione d’Italia che adotta il franco svizzero)
Forma istituzionale: repubblica parlamentare
Fonti informative
sito ufficiale dell’Agenzia delle entrate
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