Appunti sul sistema fiscale Europeo; Estonia.Appunti sul sistema fiscale Europeo; Estonia.

Appunti sul sistema fiscale Europeo; Estonia.

Appunti sul sistema fiscale Europeo; Estonia.

Dal 2015 un’aliquota del 25% sui profitti distribuiti dalle società e una flat tax del 20% sul reddito degli individui

Nella graduatoria annuale “Index of Economic Freedom 2016”, pubblicata dal “The Wall Street Journal” e dalla “Heritage Foundation” di Washington sulla libertà economica di 186 Paesi, l’Estonia si colloca al decimo posto.
Tra i principali fattori che hanno contribuito a rendere l’Estonia una tra le dieci economie più libere al mondo il rapporto annovera la ridotta incidenza del governo sulla libera attività economica, la prudente politica fiscale e il grado di apertura e regolazione complessiva del mercato.
Il settore delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ICT) è stato fra i più dinamici negli ultimi 15 anni portando l’Estonia ad essere uno dei più sviluppati nell’ICT in Europa e nel mondo industrializzato. L’Estonia, dal primo luglio 2017, è il nuovo presidente di turno del Consiglio dell’Unione europea. L’Estonia, dal primo luglio, è il nuovo presidente di turno del Consiglio derll’Unione europea. Repubblica parlamentare, indipendente dal 1991 è membro ufficiale dell’Onu, l’Estonia è l’ultima delle tre repubbliche baltiche al vertice del Consiglio Ue. Prima ancora era stata la volta di Lituania e Lettonia che si sono avvicendate al vertice del Consiglio tra il 2013 e il 2015. L’indirizzo twitter @EU2017EE è l’account a cui risponde la presidenza estone mentre il sito internet dedicato alla presidenza risponde all’indirizzo web.

L’imposta sul reddito delle persone fisiche

Come nella maggior parte dei Paesi europei, anche in Estonia, ai fini dell’imposizione fiscale, vige il world wide principle, principio in base al quale gli individui residenti sono tassati sul reddito ovunque prodotto, i non residenti sono assoggettati a tassazione soltanto per il reddito prodotto nel Paese.
In particolare, secondo la normativa fiscale estone, si considera residente il soggetto che abbia soggiornato in Estonia almeno 183 giorni nell’anno di imposta, abbia la nazionalità estone e/o svolga un lavoro per il governo all’estero.
L’imposta sul reddito delle persone fisiche è disciplinata dalla legge del 15 dicembre 1999 (“tulumaksuseadus”), entrata in vigore il 1° gennaio 2000.
Per l’anno 2017 l’aliquota è fissata al 20%. Il periodo d’imposta coincide con l’anno solare.

I redditi assoggettati a tassazione sono i seguenti:

  • reddito da lavoro dipendente;
  • reddito d’impresa e di lavoro autonomo;
  • redditi da investimenti;
  • redditi da locazione e royalty;
  • interessi;
  • dividendi;
  • pensioni, borse di studio, donazioni;
  • indennità assicurative e prestazioni ricevute da fondi pensione.

Il reddito da lavoro dipendente

Comprende i redditi in denaro o in natura percepiti sulla base di un contratto di lavoro subordinato o di collaborazione. In particolare salari, stipendi, bonus e premi “unatantum”. In ogni caso tali redditi sono generalmente tassati al netto delle deduzioni/detrazioni previste.
La deduzione base per ciascun individuo, nell’anno di imposta 2017, è di € 2.160,00.
Un’ulteriore deduzione pari a 1.848 euro viene riconosciuta per ciascun figlio a carico fino all’età di 17 anni.
Possono essere inoltre dedotte le spese di formazione, gli interessi sul mutuo, le erogazioni liberali ma per una somma complessiva non superiore a 1.200 euro per ciascun periodo di imposta e per una cifra non superiore al 50% del reddito imponibile.
Le imposte sono calcolate separatamente per il reddito prodotto in Estonia e per quello prodotto all’estero. Se le imposte sul reddito di fonte estera, calcolate in base al codice estone, eccedono quanto già versato nel paese della fonte viene richiesta al contribuente solo la differenza.

L’imposta sul reddito delle società 

Le società residenti sono tassate sul reddito di fonte worldwide mentre le non residenti soltanto sui redditi derivanti da fonti estoni. Questa regola si applica sia alle società residenti che alle stabili organizzazioni di società estere.
La normativa che disciplina la tassazione delle persone giuridiche è contenuta nella “Law on Income Tax” (Tulumaksuseadus) del 15 dicembre 1999 in base alla quale dal primo gennaio 2000 le società estoni non sono più soggette all’imposta sul reddito, ma esclusivamente all’imposta sulla distribuzione dei profitti. Pertanto, il momento impositivo coincide con la  distribuzione dei dividendi. Conseguentemente se una società in utile non effettua alcuna distribuzione non sarà soggetta ad imposizione.
Qualora le somme erogate agli azionisti derivino da dividendi che la società ha riscosso da società partecipate o da una sua stabile organizzazione localizzata all’estero, quella distribuzione è esente da tassazione.
Nella base imponibile rientrano anche le seguenti tipologie di ricchezza: fringe benefit, donazioni, spese di intrattenimento, spese non inerenti l’attività, rettifiche sui prezzo di trasferimento.

Non esiste una disciplina che limita la deduzione degli interessi passivi. Il codice tributario non consente alle persone giuridiche di utilizzare le perdite fiscali negli anni successivi.
La misura dell’imposta vigente per il 2017 è pari a 20/80, ossia al 25%.
I soggetti non residenti sono soggetti all’imposta sulle società solo se è configurabile una stabile organizzazione nel territorio estone. In tal caso, entro 6 mesi dalla fine del periodo di imposta, deve essere trasmesso un bilancio, relativo alla attività svolta dalla stabile, all’amministrazione fiscale.

L’imposta sul valore aggiunto Iva

Sono considerati soggetti passivi d’imposta tutti i soggetti, persone fisiche o giuridiche, enti pubblici ed istituzionali che forniscono beni e servizi ovvero che effettuano importazioni di beni e servizi da Paesi esteri. La base imponibile è rappresentata dal totale dei corrispettivi pattuiti per tutte le cessioni di beni e per tutte le prestazioni di servizi effettuate. Per quanto riguarda le importazioni, invece, la base imponibile è rappresentata dal valore delle merce includendo anche le tasse di importazione. L’aliquota standard è pari al 20% ma vi sono anche aliquote ridotte.

L’aliquota è pari al 9% per:

libri (esclusi i libri per l’istruzione);

medicinali, prodotti igienici e da toilette, apparecchiature mediche o dispositivi medici destinati a uso personale delle persone con disabilità, ai sensi del “Social Welfare Act” e specificato nell’elenco istituito con un regolamento n. 63 del 4 dicembre 2006 del ministero degli Affari sociali (dal 1° gennaio 2014, il regolamento è stato modificato proprio per la parte che prevede l’aliquota al 9% per i prodotti citati) ;

servizi di alloggio o di servizi di alloggio e prima colazione;

pubblicazioni periodiche (giornali e periodici contenenti principalmente pubblicità e annunci privati ​​ applicano l’aliquota al 20%).

L’aliquota Iva è pari a zero per:

esportazioni;

acquisti intra-comunitari;

navi ed aeromobili utilizzati in linee internazionali, attrezzature, pezzi di ricambio e di combustibile utilizzato a tali navi o aeromobili e per la riparazione, manutenzione, noleggio e locazione di stabilimento o di un usufrutto di tali navi o aeromobili;

beni e servizi forniti ai passeggeri per il consumo a bordo di navi e aerei che si spostano sulle rotte internazionali; la fornitura di servizi portuali per soddisfare le esigenze dirette delle navi che navigano nelle acque internazionali e la fornitura di servizi di navigazione e servizi aeroportuali per soddisfare le esigenze dirette di aeromobili utilizzati in gran parte sulle rotte internazionali;

beni trasferiti e trasportati in un altro Stato membro ad un rappresentante diplomatico, agente consolare (ad eccezione di console onorario), un rappresentante o rappresentanza di una missione speciale o un’organizzazione internazionale o consolare di uno Stato straniero, una missione speciale o di un’istituzione comunitaria o Stato membro della NATO destinati sia per l’uso delle forze di altri Stati membri della NATO o del personale civile che le accompagna, o per l’approvvigionamento delle relative mense, quando tali forze sono destinate allo sforzo comune di difesa;

merci non comunitarie collocate in una zona franca o deposito franco nel quadro delle procedure doganali;

merci comunitarie vincolate al regime di deposito fiscale.

Le aziende che intendono ottenere in termini più rapidi il rimborso dell’IVA a credito. Possono comunicare alle autorità fiscali, in via preventiva, informazioni in merito a specifici investimenti che intendono attuare. In tal modo si può accelerare il procedimento di rimborso ed assicurare una migliore gestione del cash flow aziendale.

Altre tasse e imposte

Tra le altre imposte sono previste un’imposta sui servizi elettrici, sull’alcol, sul gioco di azzardo e sui mezzi di trasporto più pesanti. L’imposta di bollo è prevista per determinate transazioni (ad esempio quelle immobiliari). Sulla proprietà fondiaria viene poi applicata una imposta sul valore stimato dei terreni con aliquote che variano dallo 0,1% al 2,5%.

Una social tax è applicata al datore di lavoro con aliquota al 33% della retribuzione  lorda corrisposta al lavoratore. La quota a carico dei lavoratori è l’ 1,6 %.
L’imposta di consumo sull’alcool è aumentata dal primo febbraio 2016 al 15%;  quella sul tabacco all’8% a partire dal primo giugno 2016.

Dichiarazioni, obblighi fiscali e versamenti

In materia di adempimenti fiscali, è interessante evidenziare che il 95 % circa dei contribuenti inviano il modello dichiarativo on line con un dispendio di tempo di pochi minuti.
La dichiarazione dei redditi per le persone fisiche deve essere presentata entro il 31 marzo dell’anno successivo al periodo di riferimento mentre il saldo d’imposta è dovuto entro il 1° luglio. Nel caso in cui sia cessata l’attività in corso d’anno, la dichiarazione dei redditi deve essere compilata entro due mesi dall’avvenuta cessione.

L’imprenditore individuale è tenuto ad effettuare 4 versamenti in acconto (ciascuno di misura pari ad ¼ dell’imposta dovuta sul reddito di impresa realizzato nell’anno precedente).

I coniugi, che risultano tali alla data dell’ultimo giorno del periodo di tassazione, possono inviare la dichiarazione congiunta.
Il modello delle persone giuridiche deve essere presentato entro il decimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento in cui sono state effettuate delle distribuzioni di profitti o riconosciuti fringe benefit, data in cui deve essere effettuato anche il versamento della relativa imposta, mediante l’autoliquidazione. In caso di pagamento tardivo o insufficiente da parte del contribuente, ovvero del sostituto d’imposta, sono dovuti gli interessi sull’ammontare non pagato.

Appunti sul sistema fiscale Europeo; Estonia. Capitale: Tallin
Lingua ufficiale: estone
Moneta: euro (dal primo gennaio 2011) – EUR (1 euro = 15,6466 corone estoni)
Forma istituzionale: repubblica parlamentare indipendente

Principali trattati sottoscritti con l’Italia

Convenzione tra la Repubblica italiana e l’Estonia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, firmata a Tallin il 20 marzo 1997, ratificata con legge n. 427 del 19 ottobre 1999 e in vigore dal 22 febbraio 2000.
Nell’ultima revisione semestrale della white list degli Stati che consentono un adeguato scambio di informazioni in materia fiscale (dm 23 marzo 2017), l’Estonia è stata confermata tra gli Stati che consentono un adeguato scambio di informazioni in materia fiscale.

Appunti sul sistema fiscale Europeo; Estonia. Fonti informative

Sito web Amministrazione fiscale dell’Estonia (dichiarazioni fiscali e adempimenti)


Contatti liberi:


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