Appunti sul sistema fiscale Europeo; Austria.Appunti sul sistema fiscale Europeo; Austria.

Appunti sul sistema fiscale Europeo; Austria.


Indice

  1. Tratti Salienti del Sistema Fiscale Austriaco
  2. Residenza Fiscale in Austria
  3. Definizione di Domicilio
  4. Riforma Fiscale del 2015-2016
  5. Calcolo della Base Imponibile e Tipologie di Reddito
  6. Imposta sul Reddito delle Persone Giuridiche
  7. Imposta sul Valore Aggiunto (IVA)
  8. Altre Imposte e Obblighi Fiscali
  9. Principali trattati sottoscritti con l’Italia

Tratti Salienti del Sistema Fiscale Austriaco

Il sistema fiscale austriaco presenta alcuni aspetti distintivi. In primo luogo, le persone fiscalmente residenti in Austria sono soggette a imposizione su tutti i redditi prodotti su base mondiale. D’altra parte, i soggetti non residenti devono versare l’imposta solo per i redditi conseguiti all’interno del territorio austriaco.

Residenza Fiscale in Austria

Per determinare la residenza fiscale, è fondamentale considerare che una persona fisica è considerata residente in Austria quando ha il suo domicilio o soggiorna abitualmente nel paese. Pertanto, un non residente potrebbe essere tenuto a presentare una dichiarazione dei redditi oppure a essere tassato alla fonte mediante ritenuta.

Definizione di Domicilio

Secondo le disposizioni normative austriache, il domicilio è il luogo in cui una persona occupa un immobile, e altre circostanze possono suggerire che questo rappresenti la sua abitazione principale. È importante notare che le persone fisiche che trascorrono almeno sei mesi consecutivi nel Paese sono considerate residenti, salvo diverse clausole contenute nei trattati contro le doppie imposizioni.

Riforma Fiscale del 2015-2016

Nel 2015, il Parlamento austriaco (Nationalrat) ha approvato una significativa riforma fiscale, che ha introdotto diverse novità. Tra queste, la rimodulazione degli scaglioni di reddito per le persone fisiche, l’aumento dell’imposta sui redditi da investimenti dal 25% al 27,5%, e l’implementazione di una tassazione a scaglioni per i trasferimenti immobiliari, sostituendo la precedente tassazione unica del 3,5%. Inoltre, alcune novità riguardano l’IVA, con un incremento del livello impositivo per determinati beni.

Calcolo della Base Imponibile e Tipologie di Reddito

La base imponibile è costituita dalla somma dei redditi che rientrano nelle seguenti categorie:

  • Redditi fondiari
  • Redditi di lavoro autonomo
  • Redditi di attività commerciale
  • Redditi di lavoro dipendente
  • Redditi di capitale
  • Redditi di locazione
  • Redditi diversi (inclusi alcuni tipi di capital gain e rendite vitalizie)

Tassazione delle Persone Fisiche

L’imposta sulle persone fisiche in Austria è progressiva e presenta aliquote proporzionali. Dopo aver dedotto le spese direttamente sostenute per la produzione del reddito, il calcolo dell’imposta dovuta viene effettuato applicando le aliquote progressive per scaglioni sul reddito, che, dal 1 gennaio 2016, variano dallo 0 al 55%.

Aliquote per le Persone Fisiche

Di seguito le aliquote applicate alle persone fisiche (dal 2016):

  • Reddito imponibile fino a 11.000 euro: 0%
  • Reddito imponibile da 11.001 a 18.000 euro: 25%
  • Reddito imponibile da 18.001 a 31.000 euro: 35%
  • Reddito imponibile da 30.001 a 60.000 euro: 42%
  • Reddito imponibile da 60.001 a 90.000 euro: 48%
  • Reddito imponibile da 90.001 a 1 milione di euro: 50%
  • Reddito imponibile superiore a 1 milione di euro: 55%

Categorie Esenti da Tassazione

Alcune prestazioni non sono soggette a tassazione, tra cui:

  • Assegni familiari
  • Assegni di maternità
  • Assegni previdenziali
  • Assegni di congedo parentale
  • Assegni di invalidità
  • Contributi per assistenza infermieristica e sostegno alle spese

Imposta sul Reddito delle Persone Giuridiche

L’imposta sulle persone giuridiche è stata ridotta al 25%. Negli ultimi anni, gli incentivi fiscali per la ricerca e lo sviluppo sono costantemente aumentati, prevedendo oggi un credito d’imposta del 12%. Le società residenti, con sede legale o amministrativa in Austria, sono soggette a una tassazione del 25% sui redditi prodotti ovunque.

Determinazione della Base Imponibile

In questo caso, la base imponibile viene calcolata secondo il metodo del valore patrimoniale netto comparato, determinando l’utile o la perdita imponibile come differenza tra l’attivo netto all’inizio e alla fine dell’esercizio, rettificato sulla base della normativa fiscale.

Le società estere, invece, sono tassate solo per i redditi d’impresa collegati a una stabile organizzazione in Austria; in assenza di stabile organizzazione, il reddito imponibile è determinato seguendo le stesse categorie reddituali previste per le persone fisiche.

Imposta sul Valore Aggiunto (IVA)

La normativa austriaca dell’imposta sul valore aggiunto è disciplinata dalla legge n. 663 del 1994 (Umsatzsteuergesetz), che uniforma l’Austria alla normativa europea. I soggetti tenuti al pagamento dell’IVA sono coloro che esercitano un’attività commerciale o professionale autonoma, senza distinzione tra residenti e non residenti.

Aliquote IVA

Attualmente, sono previste tre diverse aliquote IVA:

  • Aliquota standard: 20%
  • Aliquota ridotta del 13%: per servizi culturali, musei, zoo, voli aerei interni, piscine pubbliche, animali, semi e piante
  • Aliquota ridotta del 10%: per generi alimentari di prima necessità, libri, giornali, riviste, prestazioni alberghiere, trasporti pubblici, locazione di immobili per uso privato, fornitura di energia elettrica e prodotti farmaceutici

In aggiunta, sono esenti le transazioni bancarie e le esportazioni sono soggette a un’aliquota zero.

Altre Imposte e Obblighi Fiscali

Imposta sui Redditi da Investimenti

L’aliquota dell’imposta sui redditi da investimenti è del 27,5%, mentre l’imposta sui capital gain applicata alla vendita di beni immobili è del 30%.

Imposta sui Trasferimenti Immobiliari

Questa imposta si applica alle cessioni di quote di società immobiliari e ai passaggi di immobili in società. L’imposizione è a scaglioni di reddito e ha sostituito la precedente tassazione unica del 3,5%.

Dichiarazioni, Obblighi Strumentali e Versamenti

Per quanto riguarda la tassazione sui redditi delle persone fisiche, la dichiarazione deve essere presentata telematicamente entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in valutazione. Inoltre, ogni operatore soggetto a IVA è tenuto a presentare dichiarazioni periodiche, indicando l’imposta dovuta o il credito spettante.

Principali trattati sottoscritti con l’Italia

Convenzione tra l’Italia e l’Austria per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, firmata a Vienna il 29 giugno 1981, ratificata con legge n. 762 del 18 ottobre 1984 ed entrata in vigore il 6 aprile 1985.
Accordo per l’effettuazione di verifiche fiscali simultanee firmato a Roma il 21 ottobre 1987.
Nell’ultima revisione semestrale della white list degli Stati che consentono un adeguato scambio di informazioni in materia fiscale (dm 23 marzo 2017) l’Austria è confermata tra gli Stati che consentono un adeguato scambio di informazioni in materia fiscale.

Capitale: Vienna
Lingua ufficiale: tedesco
Moneta: euro (EUR)
Forma istituzionale: Repubblica Federale
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